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Tribunale di Teramo, Ordinanza del 20 giugno 2018, Est. Eloisa Angela Imbesi

MASSIME

Nel caso che il mutuatario lamenti la discrasia tra il tasso (TAN) indicato nella parte letterale del contratto e il tasso maggiore effettivamente applicato del piano di ammortamento, il CTU dovrà verificare se il piano medesimo presenti elementi di indeterminatezza e se il calcolo dello stesso (o il suo ricalcolo al variare dell’indice di riferimento del tasso nominale) abbiano comportato uno scostamento tra tasso enunciato in contratto e tasso effettivamente applicato, avendo cura altresì di chiarire se detto scostamento possa o meno ritenersi in linea con i parametri negoziali e se sia stato o meno percepibile dal mutuatario.

In caso di ravvisata indeterminatezza del piano di ammortamento e di ravvisato scostamento tra tasso enunciato in contratto e tasso effettivamente applicato, non in linea con i parametri negoziali, ferme la durata e le cadenze delle rate negozialmente previste, il CTU dovrà determinare un piano di ammortamento al tasso legale, calcolando la differenza tra le rate sinora scadute e pagate al tasso convenzionale indeterminato e quelle ricalcolate al tasso sostitutivo indicato, nonché quanto ancora dovuto alla banca convenuta per le rate scadute e non pagate e per le rate a scadere sempre applicando il tasso sostitutivo indicato.

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