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Tribunale di Padova, ordinanza del 5 giugno 2018

Ai sensi della norma generale di cui all’art. 177 c.p.c, sono sempre modificabili le ordinanze che abbiano negato la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, poiché la non impugnabilità di cui all’art. 649 c.p.c. si riferisce alla sola ordinanza che abbia disposto la sospensione.

Qualora la rinnovata istanza di sospensione si basi sulla nuova circostanza della Cassazione civile, Sez. I, 12 Dicembre 2017, n. 29810, ovvero sulla nullità – rilevabile d’ufficio – delle fideiussioni omnibus conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI, la provvisoria esecutività va sospesa ricorrendo la sussistenza dei gravi motivi.

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