Download PDF

Tribunale di Chieti, ordinanza del 27 ottobre 2018, Est. Marcello Cozzolino

Un grave motivo di sospensione è invece costituito dalla verosimile (e fatte salve le successive determinazioni da assumere nel prosieguo del giudizio di opposizione) inidoneità del contratto di mutuo in atti a costituire un titolo esecutivo.

Il contratto di finanziamento, pur se stipulato con atto notarile, non attesta un diritto di credito certo ed esigibile dell’istituto di credito nei confronti del debitore esecutato, dato che documenta come la somma mutuata sia stata immediatamente riconsegnata alla banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento da parte del mutuatario di una serie di obblighi (generalmente attinenti la regolare costituzione dell’ipoteca), e come la somma verrà svincolata in favore del mutuatario soltanto dopo il corretto adempimento degli obblighi stessi.

Il contratto di mutuo in atti, in altri termini, non documenta in alcun modo l’avvenuto svincolo delle somme, e la loro erogazione a beneficio del mutuatario, e, dunque, non consente di ritenere certo ed esigibile il credito.

Il fatto che lo svincolo delle somme in favore del mutuatario costituisca una circostanza pacifica e non contestata da parte opponente non può indurre a diverse considerazioni.

In mancanza di documentazione, avente i medesimi requisiti formali prescritti dall’art. 474 c.p.c., dell’avvenuta erogazione delle somme, appare corretto sostenere che la banca, prima di procedere esecutivamente, debba ottenere una sentenza accertativa dell’avvenuta erogazione delle somme, e della certezza ed esigibilità del suo credito, non potendo, sulla base del solo contratto di mutuo, non integrato da atto notarile di erogazione e quietanza, agire in via esecutiva.

Non appare, in definitiva, dubbia l’esistenza del credito, né la sua esigibilità. È assai dubbio, piuttosto, che l’esistenza e l’esigibilità del credito siano documentati dall’atto notarile prodotto da parte opposta.

Né può avere rilevanza, a giudizio del sottoscritto, il fatto che la banca abbia prodotto in atti la quietanza sottoscritta dal legale rappresentante della società esecutata, dato che quest’ultima non ha le caratteristiche formali richieste dall’art. 474 comma 2 n. 2 c.p.c.

Infatti “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 17194 del 27.08.2015)

Quasi tutte le questioni poste a fondamento dell’atto di opposizione sono oggetto di un vivace ed attuale dibattito giurisprudenziale, circostanza che rende opportuna l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

p.q.m.

sospende l’esecuzione.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.