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Tribunale Cassino, ordinanza del 10 Agosto 2018, Est. Rossella Pezzella (da Il Caso)

Va ordinata in via d’urgenza la cancellazione della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e nelle altre Centrali Rischi private operata dall’Istituto Bancario a carico della controparte contrattuale non consumatore in quanto non preceduta dal preavviso di segnalazione, il cui obbligo risiede non nell’art. 4, comma 7 del Codice Privacy, come modificato dal d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011 (c.d. decreto Salva Italia), ma nel cap. 2 sez. 2, paragrafo 1.5. della circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia e, in termini generali, negli obblighi di protezione, che, in virtù del principio di buona fede, sono idonei ad integrare il regolamento contrattuale, specie in presenza di rapporti negoziali caratterizzati da asimmetria informativa ed economica, come quelli di natura bancaria.
Il periculum in mora può essere integrato ogniqualvolta la condotta illegittima altrui sia tale da determinare o aggravare, anche unitamente ad altre circostanze, uno stato di crisi o di sofferenza economica non suscettibile di una futura riparazione pecuniaria

Nello stesso senso cfr.:

Tribunale collegiale di Lanciano, ord. del 12 febbraio 2018, Pres. Rel. Cordisco

Tribunale Belluno, ord. del 22 marzo 2018,  Pres. Giacomelli, Est. Santoro

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