Download PDF

Tribunale di Brindisi, ord. del 26 giugno 2018, Pres., Pappalardo, Rel. Liaci (da Il Caso)

Al tasso di mora devono sommarsi le altre voci di costo e cioè tutte quelle relative alle spese di gestione del rapporto che rientrano nel computo usurario ex art.644 c.p.; pertanto il mutuo può essere usurario se il tasso di mora è di poco inferiore alla soglia.

Come sancito da ultimo da Cass. Civ. Sez. VI 04.10.2017 n. 23192, l’usurarietà pattizia del tasso di mora comporta la non debenza di alcun interesse, neanche corrispettivo, sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire.

Ai fini usura non può condividersi il criterio invocato dalla banca della maggiorazione del tasso di mora di 2,1 punti percentuali, trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il Legislatore delineato precisamente il metodo di computo del tasso soglia, modificato nel 2011.

In tal caso, se all’epoca della comunicazione della risoluzione o del precetto non può configurarsi inadempimento, ne discende l’illegittimità del pignoramento che giustifica l’accoglimento della chiesta sospensione della procedura esecutiva

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.