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Tribunale di Bari, sentenza n. 3649 del 28 agosto 2018, Est. Nicola Magaletti

Va ritenuto gratuito il contratto di mutuo, con diritto del mutuatario a ripetere tutti gli interessi versati, qualora sia stato pattuito un tasso di mora usurario o qualora il TEG risulti debordante computandovi anche il compenso per l’eventuale estinzione anticipata.

Ai fini dell’usura pattizia, deve aversi riguardo agli interessi, commissioni, remunerazioni e spese (fatta eccezione per imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti con riferimento al momento della pattuizione, indipendentemente dalla loro effettiva dazione, con la conseguenza che deve effettuarsi la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il mutuatario (cd. worst case).

Deve disattendersi la tesi per la quale, in caso di usurarietà pattizia degli interessi di mora, siano comunque dovuti i corrispettivi, poiché in tal caso verrebbe ad essere disapplicata la sanzione della non debenza  degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c., norma che si paleserebbe del tutto superflua atteso che la non debenza dei soli interessi moratori usurari trova già fondamento nell’art. 1419 c.c.

È infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla mutuante poiché il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, posto che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata.

 

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