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Corte di Appello di Firenze 22 marzo 2016 – Pres. Maurizio Barbarisi – Est. Carla Santese

La nullità delle clausole del contratto di conto corrente conseguente a violazioni di norme imperative (come ad esempio, clausole in cui è stato previsto un tasso d’interesse usurario o la capitalizzazione con qualsiasi periodicità degli interessi a debito o la commissione di massimo scoperto o l’anticipazione non contrattualizzata della valuta) qualora vi sia stata contestazione anche per ragioni diverse sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, purché basata su elementi già acquisiti al giudizio, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio

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