Trib. Chieti 22 aprile 2015 – Est. Ria
La violazione dell’obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinati nullità del contratto di finanziamento: l’applicazione da parte dell’istituto di credito di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato comporta l’applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.