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Appello L’Aquila, 08 Gennaio 2018, Est. Penzavalli

Massime da Il Caso

La mancanza degli estratti conto di alcuni periodi del rapporto di conto corrente non inficia nel complesso la domanda relativa alla ripetizione delle appostazioni indebite effettuate sulla base delle clausole contrattuale ritenute invalide, in quanto la limitata mancanza documentale non impediva, nè rendeva inattendibile la dimostrazione delle appostazioni a credito e a debito riportate nel conto corrente, nè, quindi, rende inattendibile la ricostruzione effettuata da un CTU ai fini della ricostruzione dei movimenti contabili.
La mancanza degli estratti conto di alcuni periodi, peraltro, non costituisce pregiudizio delle ragioni della banca, ma anzi va a sicuro detrimento del correntista che, onerato di dimostrare quali fossero gli addebiti di interessi e CMS effettuati sulla scorta di pattuizioni invalide, non riesce ad assolvere l’onere che ex art. 2697 c.c. gli incomba nell’ambito dell’esperita azione di ripetizione dell’indebito (ex multis di recente Cassazione Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017) limitatamente agli indebiti riportati negli estratti conti periodici mancanti

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