Tribunale Napoli, Sez. II civ., Sentenza 31 luglio 2012, n. 8958
Il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con apposita pattuizione scritta come stabilito dall’art. 1284, comma terzo, c.c., nonché successivamente dagli artt. 3 e 4 della L. n. 154 del 1992 e dal D.Lgs. n. 358 del 1993. Per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 devono, pertanto, ritenersi nulle, per contrasto con la revisione di cui all’art. 1346 c.c., le clausole recanti (come nella fattispecie concreta) un generico rinvio agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguendo tra le varie categorie di essi e, dunque, non consentendo di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi. Con la clausola interessi “uso piazza” quindi, il saggio di interessi resta indeterminato, mentre il richiamo ad elementi esterni deve avvenire rispettando criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, mancando un uso bancario che consente la preventiva ed esatta determinazione del saggio convenuto tra le parti. In circostanze siffatte, pertanto, come nella specie, al rapporto per la sua intera durata va applicato il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c., poiché, trattandosi di conto corrente acceso nel 1989 non può essere adottato quale tasso sostitutivo rispetto al saggio illegittimo quello previsto dall’art. 117, comma settimo, D.Lgs. n. 358 del 1993, in quanto norma priva di effetti retroattivi.