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Tribunale collegiale di Ascoli Piceno, ord. del 13 ottobre 2015, Pres. Pocci, Est. Giusti

 

“Ora, sulla scorta delle emergenze presenti agli atti di causa, deve osservarsi che la censura relativa all’usurarietà dei tassi è fondata su un unico ed assorbente argomento, rappresentato dal fatto che sarebbe stata pattuita una promessa usuraria al momento della stipula del contratto, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione del TAEG di tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui, si deve quindi, farsi rientrare la commissione di estinzione anticipata.

Orbene, a parere delle Tribunale, detta motivazione posta a base dell’opposizione deve essere condivisa dovendosi pacificamente considerare la commissione di estinzione anticipata come un costo del mutuo erogato, seppur incerto e potenziale nel suo verificarsi, e legato alla volontà dello stesso mutuatario.

Ritiene, infatti, il Tribunale che la facoltà riconosciuta al mutuatario di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo alla banca un corrispettivo onnicomprensivo contrattualmente stabilito, costituisce un diritto potestativo che ha la sua fonte nella legge (art. 38 e ss. TUB) (cfr. Cass. Civ. 9519/2008), atteso che all’accordo tra le parti è lasciato solo il compito di riempire il contenuto di detto diritto, fissando il corrispettivo da versare in favore della banca mutuante che, all’evidenza, viene a perdere gli interessi sul capitale anticipatamente rimborsato.

Ebbene, detto compenso per l’esercizio del diritto di recesso, denominato generalmente commissione di estinzione anticipata altra non è, ad avviso del collegio, se non una multa penitenziale, non potendosi parlare, invece di penale, in mancanza di un inadempimento del mutuatario.

Comunque, a prescindere dalla qualificazione giuridica di detta commissione, la stessa pacificamente, costituisce un onere eventuale inerente l’erogazione del credito, e poiché l’articolo 644 del Codice Penale stabilisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” , non vi è dubbio che, nel calcolo del tasso di interesse effettivo, vadano inclusi tutti gli oneri cerchi a carico della parte finanziata, collegati al credito, nella misura e secondo le condizioni di applicazione previste dal contratto, così come le voci di costo previste per contratto in alcuni rapporti, ma che intervengono solo in circostanze eventuali e non prevedibile nel momento di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, tra cui i costi e ho le commissioni per estinzione anticipata.

Orbene, se è vero che gli oneri per estinzione anticipata vengono applicati solo nel caso in cui il contraente si avvalga della facoltà, ove il contratto lo preveda, di concludere l’operazione in anticipo rispetto alla durata originariamente convenuta rimborsando integralmente il debito residuo in linea capitale e che, quindi, hanno natura solo eventuale, è parimenti vero che a parere del Tribunale debbano computarsi nel TAEG così come si computano altri oneri eventuali, seppur aventi diversa natura, quale gli interessi moratori.

E’ pacifico, infatti, che alla luce della sentenza n. 350/2013 che il Tribunale ritiene di condividere, al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso soglia, si deve tener conto anche degli interessi moratori, che, al pari degli oneri per estinzione anticipata, rappresentano un costo solo eventuale del credito, seppure gli uni vengono, di fatto, a far parte dei costi solo in un momento patologico del rapporto  (ovvero al momento del ritardo nell’adempimento o dell’insolvenza) mentre gli altri possono considerarsi, come detto, quale corrispettivo di un’opzione concessa al mutuatario.

Da ciò discende che, poiché ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 cp e 1815 cc, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli stessi sono promessi o comunque convenuti ed a prescindere dal pagamento, rappresentando la commissione per l’estinzione anticipata un costo del credito, la stessa, ha già per la semplice pattuizione, dovrà essere computata al fine di verificare il superamento del tasso soglia, a nulla rilevando che la facoltà riconosciuta al mutuatario sia in concreto esercitabile, giusta previsione contrattuale, solo dopo diciotto mesi ed un giorno articolo (5 del contratto in atti).

Ciò posto, tenuto conto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamata, trattandosi di un’ipotesi di usura originaria, perché pattizia, si debba far riferimento a quello previsto al momento della sottoscrizione del contratto, qualora ci si volesse basare solo sulle risultanze tecniche allegate al reclamo ed a prescindere da qualsivoglia supplemento istruttorio, ne deriverebbe il superamento del tasso soglia.

Da ciò discenderebbe che, ai sensi dell’articolo 1815 cc, vi sarebbe la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi con conseguente gratuita del contratto”

 

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