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Tribunale di Bari, ord. 14.12.2015, Est. Magaletti

La richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è fondata e deve essere accolta considerato che alla stregua del più recente orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, in base al quale ai fini dell’accertamento dell’usurarietà di un mutuo deve aversi riguardo al tasso previsto per gli interessi moratori nonché ogni altra spesa e commissione(quali le spese di istruttoria, eventuali assicurazioni stipulate a garanzia del finanziamento, commissioni per anticipata risoluzione del contratto e così via) il mutuo di cui è causa deve ritenersi gratuito ai sensi dell’art.1815 cod civ. a nulla rilevando la clausola di salvaguardia prevista nel contratto in esame la quale non esclude il carattere usurario del mutuo e quindi la sua gratuità. Orbene essendo tenuto il mutuatario alla restituzione dei soli ratei relativi alla sorte capitale, alla data in cui l’opposta ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva non ne sussistevano le condizioni essendo state pagate somme sufficienti ad estinguere le rate di mutuo fino al momento sopra indicato maturate con riferimento alla sola sorte capitale. Ne consegue che essendo il credito della Banca opposta privo del requisito dell’esigibilità il precetto è stato intimato in assenza di un titolo esecutivo. Poiché le parti non hanno chiesto i termini di cui all’art.183 VI co.c.p.c. deve essere fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, sospende l’efficacia esecutiva del titolo e fissa per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 13.12.2016.

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