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Trib. Reggio Emilia sent. del 03.07./2015 – Est. Morlini

a) La questione giuridica affrontata dalle parti nel corso del processo e che deve essere risolta per potere decidere le controversia, è sostanzialmente unica: se i costi sopportati per l’assicurazione per morte ed invalidità, stipulata dai soci della società mutuataria contestualmente al mutuo, debbano o meno essere considerati nel TAEG, ciò che, nel caso che occupa, porta a conseguenze opposte in ordine al superamento del tasso soglia e quindi alla configurabilità dell’usura. Così impostati i termini della questione, ritiene il Giudice che, pur dovendosi dare atto alla difesa della convenuta della serietà della diversa tesi prospettata, il quesito vada risolto, in conformità a quanto sostenuto dalla difesa degli opponenti, nel senso che anche le spese sostenute per la stipulazione del mutuo possono concorrere al calcolo del TAEG.

b) Sul punto – e pur nella consapevolezza che, in assenza di pronunce di Cassazione la giurisprudenza di merito è profondamente divaricata, così come dimostrato dalle molteplici e contrastanti pronunce prodotte agli atti dalle parti- va innanzitutto ritenuto che non può essere dirimente, nel senso invocato dalla convenuta di non ricomprendere il costo assicurativo ai fini IL CASO.it del calcolo del TAEG, il fatto che ciò sia stato indicato dalle istruzioni della Banca d’Italia nell’agosto 2009 (cfr. all. 3 fascicolo di parte convenuta). Invero, la disciplina relativa all’usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte sublegislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle rilevazioni della Banca d’Italia, solo l’individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), ma non anche il diverso parametro del TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento). In sostanza, la natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate, per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa è limitata alla sola definizione del TEGM, e quindi alla soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento; mentre non rivestono la qualifica di normatività i presupposti dell’attività di rilevazione, le attività e le direttive della Banca d’Italia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l’emanazione dell’atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale. Consegue, in conclusione, che merita di essere seguita quella parte della giurisprudenza che, disattendendo le istruzioni della Banca d’Italia, ritiene che anche i costi assicurativi, se connessi all’erogazione del credito, possano rientrare nel calcolo del TAEG (cfr. App. Milano n. 1070/2014, App. Milano n. 3283/2013, Trib. Padova 14/3/21014, Trib. Busto Arsizio n.18/2011), proprio perché il calcolo del TAEG, diversamente da quello del TEGM, non può essere vincolato dalle istruzioni della Banca d’Italia; e ciò consente di dare continuità all’orientamento già seguito da questo Tribunale (cfr. Trib. Reggio Emilia, est. Ramponi, sentenza 4/12/2014).

c) Detto allora che, in linea generale, anche i costi assicurativi, ove connessi all’erogazione del credito, possono rientrare nel calcolo del TAEG, occorre verificare se, nel caso di specie, l’assicurazione stipulata fosse o meno connessa all’erogazione del credito. Anche in questi caso, la risposta è conforme a quanto dedotto da parte opponente, ed è quindi positiva. In proposito, deve infatti essere osservato che tutti i dati oggettivi risultanti dagli atti militano nel senso della profonda ed assoluta connessione tra l’erogazione del credito e l’assicurazione stipulata, e consentono quindi di ritenere provato, quantomeno con presunzione ex art. 2729 c.c., quanto dedotto dall’opponente in ordine al fatto che la stipula della polizza fosse una condizione necessaria per ottenere il finanziamento. Invero: i soggetti stipulanti l’assicurazione sono i titolari della società alla quale è stato erogato il mutuo; assicurazione e mutuo sono stati stipulati contestualmente; nella polizza assicurativa è espressamente indicato che la stessa è stipulata a garanzia della somma erogata; IL CASO.it il pagamento del premio assicurativo è stato addebitato sul conto corrente della società, e non già a carico dei singoli soci stipulanti.

d) In ragione di tutto quanto sopra, deve concludersi nel senso che, in linea generale, anche i costi assicurativi possono essere considerati ai fini del conteggio del TAEG, se connessi all’erogazione del mutuo; e nel caso di specie, i costi assicurativi sopportati devono ritenersi connessi all’erogazione del mutuo.

2 thoughts on “I COSTI DI ASSICURAZIONE RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TAEG AL FINE DI VAGLIARE L’USURA DEL FINANZIAMENTO – LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA NON HANNO NATURA NORMATIVA – Trib. Reggio Emilia sent. del 03.07./2015 – Est. Morlini

  1. Egregio Avvocato,
    vorrei sapere se per “costi di assicurazione” rientranti nel calcolo del tasso effettivo da raffrontare al tasso soglia si intende costi lordi o netti (es: la polizza incendio da corrispondere a rate annuali è formata da base imponibile e imposta).
    Non riesco a trovare alcuna risposta in merito.
    La ringrazio anticipatamente
    Cordiali saluti.

    1. Caro Collega
      a mio modesto avviso, il costo della polizza va inteso come UNICUM, ovvero al lordo delle imposte. Difatti le “imposte e tasse” escluse dal TAEG ai fini usura ex art. 644 c.p., si riferiscono solo a quelle strettamente legato al contratto di finanziamento e dunque all’erogazione del credito e non a distinti contratti a questo collegati.
      Cari saluti

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