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Tribunale di Monza, ord. del 25.07.2015

Il giudice a scioglimento della riserva assunta rileva che:

la questione oggetto della presente disamina, relativa alla possibilità di propone opposizione e di sospendere l’esecuzione intrapresa in forza di un titolo esecutivo passato in giudicato, qual è nel caso di specie un decreto ingiuntivo non opposto, a parere di codesto Giudice necessita di essere esaminata avuto riguardo dalla natura delle contestazioni sollevate, trattandosi di contestazioni circa

il carattere usurario del credito azionato dal _____.

Si rileva sul punto, infatti, che il classico orientamento abbracciato dalla Suprema Corte in merito all’individuazione delle questioni che possono esser fatte valere in sede di opposizione all’esecuzione, restringe notevolmente il campo di applicazione dello strumento oppositivo legittimando soltanto l’allegazione di fatti modificativi ed estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile a seguito di mancata opposizione, ed in quanto tali sorti successivamente al passaggio in giudicato del titolo.

Il Decreto Ingiuntivo non opposto acquista, infatti, al pari di una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale in relazione al credito di cui si è ingiunto il pagamento, impedendo in tal modo al giudice dell’opposizione all’esecuzione di conoscere di fatti anteriori al passaggio in giudicato, i quali avrebbero dovuto esser dedotti con il mezzo di impugnazione prescritto, ossia con l’opposizione decreto ingiuntivo (v. Cass. 19.03.2014, n, 6337; Cass. 19.12.2006, n. 27159).

Tale orientamento ha trovato, secondo alcuni esponenti della giurisprudenza di merito, un certo temperamento nell’individuazione dell’usura di cui all’art. 1815 c.c.

Si è sostenuto, infatti, che l’unico profilo ancora deducibile in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato è quello relativo alla lamentata pretesa di interessi usurari. posto che “la rilevanza penale della condotta consente di ritenere proprio del nostro ordinamento un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo

passato in giudicato”. (Così. Trib. di Pordenone sent. 07.03.2012 ).

Una tale ricostruzione trova legittimazione nel fatto che, comunque, anche in tal caso, nel rispetto dell’orientamento analizzato in precedenza, debbano venire in evidenza fatti sopravvenuti alla formazione del contratto e connessi alla fluttuazione imprevedibile dei tassi.

In altri termini. “il giudicato non viene toccato, la clausola continuerà a produrre i propri effetti, ma gli interessi che supereranno nel corso del tempo la soglia normativamente prevista per essere considerati usurari non potranno giustificare l’esecuzione forzata. In relazione a tali somme il creditore non avrà diritto ad eseguire il titolo” (Cosi Trib. di Reggio Calabria, sent. 04021004).

Nel caso di usura che matura nel corso del rapporto e non sussiste ab origine, quindi, il contratto non viene travolto integralmente dalla nullità. Si ritiene preferibile rendere illegittimo solo quanto oltrepassa nel corso del rapporto il tasso soglia via via individuato, rendendo così non eseguibile solo la percentuale di credito che supera in detto momento il limite di legge.

Emerge così la necessità di contemperare contrapposte esigenze; da un lato l’esigenza di garantire stabilità e certezza alla statuizione giudiziaria ormai divenuta irretrattabile per essere passata in giudicato, dall’altro la necessità di garantire che non venga in alcun modo dato corso alla dazione di interessi usurari sopravvenuti nel corso del rapporto e non sussistenti ab origine.

La delicata posizione che riveste, infatti, il giudice dell’esecuzione, quale organo di tutela e di esecuzione delle pretese creditorie avanzate dai privati, non può legittimare in alcun modo l’esecuzione di pretese illegittime e contrastanti con nonne imperative del nostro ordinamento giuridico, come avviene certamente per il reato d’usura.

La rilevanza penale e l’attenzione che il legislatore ha manifestato per |`usura negli ultimi anni, infatti, legittimano il riconoscimento di un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo passato in giudicato.

Inoltre si rileva che , in caso di interessi usurari che sopravvengono e che non sussistono ab origine, il titolo passato in giudicato non sarà nullo ma continuerà ad essere eseguibile nel limite del tasso soglia via via individuato.

Pertanto, la pretesa del ______ dovrà essere rivista per il periodo relativamente al quale il tasso soglia è stato plausibilmente oltrepassato, visti gli indizi apportati dalla consulenza tecnica di parte opponente, legittimando così la chiesta sospensione dell’esecuzione del titolo azionato dallo stesso istituto di credito, nonché l’introduzione del giudizio di merito al fine di accertare l’effettivo superamento o meno del tasso soglia ed i relativi periodi.

Per questi motivi questo Giudice SOSPENDE la sola esecuzione forzata intrapresa dal creditore procedente ravvisando dalla perizia prodotta elementi indicativi del fumus boni iuris e rinvenendo in re ipsa il periculum in mora in quanto connaturato alla prosecuzione di un ingiusta esecuzione.

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