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Cass. Civile, Sez. lavoro, sent. n. 26590 del 17 dicembre 2014

Nella liquidazione dei danni non patrimoniali patiti dagli eredi per la morte di un loro congiunto per malattia professionale il giudice del merito, pur non essendo tenuto a supportare la sua decisione con una motivazione minuziosa e particolareggiata, è tuttavia tenuto, nella valutazione equitativa di detti danni ex articolo 1226 e 2059 Cc, ad individuare dei validi criteri di giudizio parametrati alla specificità del caso da esaminare e, conseguentemente, funzionalizzati ad una “personalizzazione” di detti danni, non conseguibile, invece, attraverso standard valutativi delle tabelle normative (di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000 e degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 209/05 e successive modifiche) o di quelle del tribunale di Milano, che hanno trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità.

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