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Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-01-2014, n. 531

 “… le espressioni “danno esistenziale” e “danno biologico” non esprimono distinte categorie di danno, tantomeno l’uno può ritenersi una sottocategoria dell’altro, trattandosi, piuttosto, di locuzioni meramente descrittive dell’unica categoria di danno, che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nel danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

 Per mera completezza si rileva che non vi è alcuna incongruenza logica-giuridica (come sembrerebbe sottendere il quesito) nel fatto che i giudici del merito abbiano riconosciuto, nella specie, il risarcimento del danno esistenziale e non già di quello biologico.

 Ribadito il carattere meramente descrittivo di siffatte locuzioni, si rammenta che le Sezioni Unite di questa S.C., nel procedere alla sistemazione della figura del “danno non patrimoniale” con le note sentenze di San Martino, hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere “omnicomprensivo” del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della “integralità” del risarcimento medesimo.

 Corollario di detto principio è che il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) non costituiscono una conseguenza indefettibile in tema di lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare, caso per caso, se il danno non patrimoniale, nella fattispecie concreta, presenti o meno siffatti aspetti. Il compito del giudice consiste, dunque, nell’accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione. Ne consegue che la mancanza di danno biologico (qual è stato ritenuto, nella specie, per i due genitori) non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno “dinamico-relazionale”, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto. E allorchè il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complessivo assetto dei rapporti personali all’interno della famiglia, provocando, come è stato ritenuto nella specie, una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all’esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; cfr. anche Cass. 20 ottobre 2005, n. 20324; Cass. 12 giugno 2006, n. 13546).

 

 

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