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Appello Torino, ord. del 24 luglio 2018, Pres. Silva, Rel. Macagno (ottenuta dal Collega Giovanni Lauro)

La Corte d’Appello di Torino, con un’ordinanza che lascerà il segno, sconfessa apertamente la teoria della effettività (per la quale l’usura rileverebbe solo se gli oneri vengano effettivamente in evenienza o corrisposti), accolta da alcune pronunce del Tribunale di Torino, per sposare l’opposta teoria della potenzialità, che ammette nel vaglio usurario i costi già sol perché promessi, in omaggio al chiaro enunciato dell’art. 644 c.p. il quale descrive, accanto al farsi dare (datio), anche la distinta ed autonoma condotta materiale criminosa del farsi promettere (promessa usuraria), sostanzialmente negata dai sostenitori della effettività.

Per un’aperta critica della teoria dell’effettività, cfr. l’articolo redatto a quattro mani dal sottoscritto con il Dott. Cappelluti su Diritto Bancario o su questo sito al seguente link 

Le massime

La verifica rispetto al tasso soglia, da individuarsi al momento della pattuizione, deve avere ad oggetto il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario), da valutarsi ex ante, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell’inadempimento ad una o più scadenze, con l’applicazione del maggiore interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato.

La verifica va condotta anche nel c.d. “worst case”, che ricorre quando il finanziato risulti insolvente ad ogni scadenza ma provveda ad effettuare versamenti che coprono solo ed esclusivamente gli interessi di mora, eseguiti tempestivamente ossia non appena vengono addebitati unitamente alla rata successiva del mutuo.

 

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