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Tribunale Frosinone 18 aprile 2014

Laddove non sia allegato e provato che la chiusura del conto sia intervenuta anteriormente all’esercizio dell’actio nullitatis e della conseguente azione di ripetizione, deve ritenersi che l’esercizio di quest’ultima implichi e comprenda una domanda di esatto adempimento del contratto di c/c volta ad ottenere, a seguito del recesso dal rapporto operato dal correntista, la liquidazione del relativo saldo correttamente rideterminato e la condanna della banca al pagamento della quota parte dei versamenti eseguiti dal correntista indebitamente trattenuta dalla banca stessa pur a fronte della declaratoria di nullità delle clausole in applicazione delle quali tale quota parte aveva formato un’esposizione debitoria del correntista in realtà inesistente. (Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che l’attore, con la notifica dell’atto di citazione, abbia chiesto anche la chiusura del conto, come del resto evincibile dall’esplicita domanda di condanna la pagamento del saldo a suo favore esistente ad una determinata data)

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