ABF Roma 05 aprile 2013, n. 1845 – Pres. De Carolis – Est. Maccarone
Non costituisce un vero e proprio preavviso la comunicazione inviata dalla banca circa l’imminente segnalazione in Centrale dei Rischi, quando essa rivesta carattere generale e astratto. Come chiarisce l’art. 4 comma 7 del Codice di autodisciplina degli intermediari, detta comunicazione deve essere specifica e puntuale in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico inadempimento, di evitarsi conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito.