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Cassazione Civile, Sez. VI, 20 novembre 2018, n. 30000 – Pres. Scaldaferri, Rel. Falabella (in Diritto Bancario)

“Nel contratto di conto corrente, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, comma 1 c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto” (Massima da Diritto Bancario).

la Suprema Corte ribadisce quanto più volte già chiarito: non è mai precluso al correntista contestare gli errori di contabilizzazione e gli addebiti illegittimi anche in caso di mancata impugnazione dell’estratto conto bancario.

In base alla corretta esegesi del combinato disposto degli artt. 1857 e 1832 c.c., infatti, espressa in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’approvazione, tacita o espressa, del conto, non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità in senso lato o all’efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono titolo dell’annotazione.

Il tutto, ove si consideri che l’incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dalla mancata impugnazione, si riferisce ai rispettivi accrediti ed addebiti considerati nella loro realtà effettuale e non alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano.

Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall’art. 1832, 2° co. c.c., ove non esercitato, non preclude la possibilità di contestare il debito da essa risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque, su situazione illecita (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 2341/2016; Cass, Civ. n. 11626/2011; Cass. Civ. n. 3754/2011; Cass. Civ. n. 10186/2001; Cass. Civ. n. 18626/2001; Cass. Civ. n. 76625/2005; Cass. Civ n. 11749/2006; Cass. Civ. n. 12372/2006; Cass. Civ. n. 6514/2007; Cass. Civ. n. 4846/1998; Cass. Civ. n. 8989/1997).

In argomento pure Cass. Civ., 29.07.2009, n. 17679, la cui massima recita testualmente; “La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall’art. 1284 c.c.”.

In forza di tale insegnamento, di conseguenza, nessuna decadenza può dirsi maturata a carico del correntista quanto al diritto di far valere l’invalidità di clausole convenute o applicate dalla banca.

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