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Cass. Civ., sez. I, ord. del 26.10.2017 n. 25512, Pres. Giancola, Rel. De Marzo

È illegittima la segnalazione a sofferenza effettuata in assenza di situazione patrimoniale deficitaria del segnalato, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza e non identificantesi nel mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento.

In caso di contestazione della segnalazione, è onere dell’intermediario, ai sensi dell’art. 1418 c.c., dimostrare che la situazione di decozione del segnalato fosse tale da rendere legittima l’appostazione a sofferenza.

L’illegittima segnalazione nei termini suddetti, genera la responsabilità negoziale dell’intermediario.

Si riporta uno stralcio:

“La normativa emanata al fine di dare attuazione all’art. 51, comma 1, d. Igs. 1° settembre 1993, n. 385 (per una ricostruzione del sistema, v., ad es., Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428), infatti, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla cd. Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente.

È, infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla reputazione economica e l’operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso.

Ne discende che la violazione di tale disciplina – laddove si traduca nell’erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti – genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l’onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall’art. 1218 cod. civ., di dimostrare, ove sorga controversia, l’adempimento dei propri obblighi (ancorché essi siano frutto, come nella specie, dell’integrazione del contenuto del contratto).

Ulteriore conseguenza delle superiori considerazioni è che le contestazioni del cliente rappresentano mere difese sottratte al regime delle preclusioni.

Del resto, gli argomenti sopra ricordati e sviluppati dai Foderà assumevano l’evidente funzione di contestare che, nel caso di specie, ricorresse quella situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza (e non identificantesi nel mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento) che giustifica la segnalazione (v., ad es., Cass. 9 luglio 2014, n. 15609)”.

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