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Tribunale Reggio Emilia 23 febbraio 2016, Est. Simona Di Paolo, su Il Caso

Secondo il Tribunale, la persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale o un professionista abbiano contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito può essere considerata un «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, sempre che non abbia collegamenti funzionali con la società garantita, con conseguente applicazione del c.d. Codice del Consumo e, dunque, della competenza inderogabile del foro del consumatore.

Dunque viene ribadito il precedente orientamento affermato da Corte Giustizia UE 19 novembre 2015 – causa C-74/15 – Pres. Borg Barthet – Est. Berger

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