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Tribunale di Chieti, sent. del 24.08.2017, Est. Camillo Romandini

In materia di usura bancaria, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia deve tenersi conto anche della prevista penale in caso di risoluzione anticipata del mutuo, a nulla rilevando che trattasi di onere eventuale, dovendosi fare necessariamente riferimento al momento della promessa di pagamento con relativa assunzione di responsabilità da parte del debitore in caso di risoluzione del contratto, in aderenza alla nuova formulazione dell’art. 644 c.c. (per tutte Trib. Pescara 28.11.2014).

 

In caso di usura originaria, che va calcolata non tenendo conto dell’aumento di punti 2.1 come indicato dalla Banca d’Italia la cui statuizione non ha certamente valore normativo per il Giudice, vanno eliminate tutte le altre spese ed accessori diversi dalle imposte e tasse, sicché dal superamento del tasso soglia vigente al momento della pattuizione deriva come conseguenza la nullità della pattuizione degli interessi e la gratuità del mutuo (Cass. 350/13).

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